SERVIZI ANTINCENDIO
IMPIANTI ANTINCENDIO
PRODOTTI ANTINCENDIO
FORMAZIONE ANTINCENDIO
CONSULENZA E PRATICHE ANTINCENDIO
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CONSULENZA E PRATICHE ANTINCENDIO
Servizi Antincendio
Dal 2004 proponiamo alle aziende una gamma completa di servizi antincendio: dalla progettazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio alla formazione, consulenza e gestione globale della sicurezza.
Ci proponiamo come interlocutore unico per aziende pubbliche o private, anche multinazionali, che desiderino delegare completamente o in parte i servizi antincendio richiesti per sicurezza e per legge, con la certezza di un servizio accurato e sempre in regola con le normative vigenti.
Sicurezza antincendio
Report, registri, relazioni ed offerte in 72 ore
Garantiamo ai nostri clienti il massimo dell’efficienza nella gestione (anche completa) della sicurezza anticendio aziendale.
Ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi ai servizi antincendio, assicurando alle aziende servizi proattivi e tempestivi.
SERVIZI:
Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti antincendio
Fornitura specializzata di prodotti antincendio
Consulenza per richiesta certificati prevenzione Incendi (CPI)
Piani di emergenza ed evacuazione antincendio
Corsi di formazione per la sicurezza aziendale
Gestione globale della sicurezza aziendale
In Italia il 65% delle aziende pubbliche e private
NON è a norma dal punto di vista antincendio.
La tua azienda è a NORMA di LEGGE ANTICENDIO?
UNICO REFERENTE
ESPERIENZA E CERTIFICAZIONI
Partner affidabile di aziende anche multinazionali dal 2004, MAPI antincendio è dotata di certificazioni a garanzia di qualità e affidabilità di prodotti e servizi.
UNI EN ISO 9001:2008 | UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018 | FGAS 304/2008
I NOSTRI CLIENTI
Domande frequenti
Quali sono i principali obblighi di sicurezza per un’azienda
Il datore di lavoro di un’azienda deve provvedere a dotare l’azienda di:
- idonei presidi antincendio
- presidi di primo soccorso
- segnaletica necessaria, in relazione al tipo di attività.
- inviare i dipendenti a visita medica
- effettuare la valutazione dei rischi aziendali, al termine della quale deve essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi.
- nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- nominare l’Addetto Antincendio e l’Addetto al Primo Soccorso Aziendale
- richiedere l’avvio della procedura di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Cos’è il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi)?
Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Viene redatto ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs 81/08, ed è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro.
Comprende la valutazione dei rischi, l’analisi delle misure preventive messe in atto e la programmazione di ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza in azienda.
La redazione del D.V.R. è obbligatoria?
La redazione del D.V.R. è sempre obbligatoria per le aziende che hanno lavoratori dipendenti o addetti che operano in azienda ad essi equiparati (volontari, soci di società di persone ecc.).
Sono certamente esclusi:
- le ditte individuali in cui opera il solo titolare
- i lavoratori autonomi che non operano in appalto
- le imprese familiari prive di dipendenti.
La formazione di RSPP, RLS e Addetti Antincendio e Primo Soccorso è obbligatoria?
Sì. Tutti coloro che ricoprono incarichi di responsabilità in azienda per quanto concerne gli aspetti della sicurezza sul lavoro devono essere adeguatamente formati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Ogni quanto devo revisionare gli estintori della mia azienda?
Occorre distinguere tra REVISIONE E CONTROLLO degli estintori:
- il CONTROLLO deve essere effettuato con scadenza semestrale;
- la REVISIONE – che, a differenza del precedente, comporta la sostituzione dell’estinguente – ha scadenze diverse a seconda della tipologia di estintore (es.: per un estintore a polvere viene effettuata ogni 36 mesi).